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ah,ho visto anche il vero acciaio giapponese di hattori hanzo......
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di PND da commentare:
Art. 7-bis. Concorso delle Forze armate nel controllo del territorio
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalita, ove risulti opportuno un accresciuto controllo del territorio, puo essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale e posto a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e comunque aree densamente popolate, ai sensi dellarticolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, nonche di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Il piano puo essere autorizzato per un periodo di sei mesi, rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000 unita.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze armate di cui al comma 1 e adottato con decreto del Ministro dellinterno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dellordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dellinterno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari.
3. Nellesecuzione dei servizi di cui al comma l, il personale delle Forze armate non appartenente allArma dei carabinieri agisce con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo procedere alla identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto a norma dellarticolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo lincolumita di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate presso i piu vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dellArma dei carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le disposizioni dellarticolo 349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dallattuazione del decreto di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e limpiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e di unindennita onnicomprensiva determinata ai sensi dellarticolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati con decreto del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con i Ministri dellinterno e della difesa, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nellambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero delleconomia e delle finanze per lanno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per lanno 2008 e a 16 milioni di euro per lanno 2009, laccantonamento relativo al Ministero delleconomia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per lanno 2008 e a 8 milioni di euro per lanno 2009, laccantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per lanno 2008 e a 7,2 milioni di euro per lanno 2009, laccantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro delleconomia e delle finanze e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
QUI TROVATE LINTERO
ARTICOLO 7 BIS |
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