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Messaggio di Emanuelez da commentare:
Una cosa utile....

Da un articolo del Sole 24 Ore: spiega tre cose importanti:

1 - In Europa non è obbligatorio, per le merci importate da paesi extra-UE, l'indicazione del paese di origine;

2 - Gli intelligentissimi politici che sono a capo del Parlamento Europeo hanno il DUBBIO se sia utile o meno istituire l'obbligo di tale indicazione per tutte le merci importate in Europa;

3 - Tali intelligentissimi individui hanno istituito un sondaggio via internet per sapere da imprese e da privati se sia utile istituire questo obbligo.

Il problema è che questo sondaggio è sconosciuto penso a chiunque. Siccome la mancata indicazione del paese d'origine può comportare alcuni spiacevoli
effetti come:

- comprare carne che si pensa italiana invece è thailandese e ha il morbo della mucca pazza (è successo, anche recentemente, a Milano);

- comprare medicinali con il marchio CE pensando siano europei invece sono cinesi (CE sta anche per "China Economy", ci hanno clonato il marchio);

- comprare frutta e verdura che si pensa coltivata in un agriturismo toscano invece è un prodotto OGM canadese;

- comprare vestiti anche di marche famose che si pensano fatti in Italia (e si paga per questo uno zero in più) invece sono stati prodotti nelle Filippine da bambini di nove anni;

per questo e per tanti altri motivi di morale, etica, politica, economia, ho ritenuto di inviarvi il link al sondaggio in modo che, se volote , potete dire la vostra opinione in merito al Parlamento Europeo che, anche sulla base di questo sondaggio, deciderà se istituire l'obbligo di indicare la provenienza delle merci sui beni importati in Europa.

Se la cosa vi interessa particolarmente, vi chiedo anche di farlo girare il più possibile, perchè scade il 30 aprile.

LINK

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COMMENTI:


Autore: ayeye
( mercoledì 4 maggio 2005, ore 23:28
)

Questo è quel che ho trovato io nel sito del MiPAF...
Mi sembrava strana la storia della carne infatti...
Qui la norma...se poi ci sono persone che come sempre se ne fregano...

Reg. CE 1760/2000:

considerazione introduttiva n°18
Gli animali importati dai paesi terzi conformemente alla
direttiva 91/496/CEE dovrebbero essere soggetti agli stessi requisiti in materia di identificazione.

Art. 4 par.3: 3. Ogni animale importato da un paese terzo, che abbia subito i controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e che rimanga nel territorio della Comunità, è identificato nell'azienda di destinazione mediante un marchio auricolare a
norma del presente articolo entro un termine definito dallo Stato membro, non superiore ai 20 giorni dopo i suddetti controlli e comunque prima che lasci l'azienda.

Art.6. par.1:

1. A decorrere dal 1o gennaio 1998, per ciascun animale da
identificare ai sensi dell'articolo 4, l'autorità competente rilascia
un passaporto entro 14 giorni dalla notifica della nascita o, per
gli animali importati da paesi terzi, entro 14 giorni dalla notifica della nuova identificazione da parte dello Stato membro
interessato, ai sensi dall'articolo 4, paragrafo 3.

Titolo II, sez. I, art. 13, par.2:
2. L'etichetta reca le seguenti indicazioni:
a) un numero di riferimento o un codice di riferimento che
evidenzi il nesso tra le carni e l'animale o gli animali. Tale
numero può essere il numero d'identificazione del singolo
animale da cui provengono le carni, o il numero d'identificazione
di un gruppo di animali;
b) il numero di approvazione del macello presso il quale sono
stati macellati l'animale o il gruppo di animali e lo Stato
membro o il paese terzo in cui è situato tale macello.
L'indicazione deve recare le parole «Macellato in [nome
dello Stato membro o del paese terzo] [numero di approvazione]
»;
c) il numero di approvazione del laboratorio di sezionamento
presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di
carcasse e lo Stato membro o il paese terzo in cui è situato
tale laboratorio. L'indicazione deve recare le parole «Sezionato
in [nome dello Stato membro o del paese terzo]
[numero di approvazione]».

par 3. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2001, gli Stati membri il cui sistema di identificazione e registrazione dei bovini,
previsto al titolo I, fornisce dettagli sufficienti, possono
disporre l'indicazione obbligatoria di informazioni supplementari
sulle etichette per le carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel loro territorio.




Autore: kiky
( mercoledì 27 aprile 2005, ore 12:49
)

ecco adesso non mangio più...




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