tully
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NICK: tully
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COSA COMBINO: Psicologia
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STO ASCOLTANDO
il silenzio


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del GIORNO
in questo periodo casual


ORA VORREI TANTO...
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IN QS PERIODO STO STUDIANDO...
Filosofia di vita


OGGI IL MIO UMORE E'...
indefinito


ORA VORREI TANTO...


ORA VORREI TANTO...


ORA VORREI TANTO...




PARANOIE
1)
2)
3)
4)
5)

 


MERAVIGLIE

1)


Messaggio di tully da commentare:

Legge 20 luglio 2004, n.189
"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL
SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). -
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona
la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). -
Chiunque, per crudeltà o senza necessità,
cagiona una lesione ad un animale ovvero lo
sottopone a sevizie o a comportamenti o a
fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche è punito con la
reclusione da tre mesi a un anno o con la
multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque
somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li
sottopone a trattamenti che procurano
un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai
fatti di cui al primo comma deriva
la morte dell’animale.

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati).
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque organizza o promuove spettacoli o
manifestazioni che comportino sevizie o
strazio per gli animali è punito con la
reclusione da quattro mesi a due anni e
con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà
se i fatti di cui al primo comma sono
commessi in relazione all’esercizio di
scommesse clandestine o al fine di
trarne profitto per sè od altri ovvero
se ne deriva la morte dell’animale.

Art. 544-quinquies. - (Divieto di
combattimenti tra animali).
- Chiunque promuove, organizza o
dirige combattimenti o competizioni
non autorizzate tra animali che
possono metterne in pericolo
l’integrità fisica è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con
la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono
compiute in concorso con minorenni o
da persone armate;
2) se le predette attività sono
promosse utilizzando videoriproduzioni o
materiale di qualsiasi tipo contenente
scene o immagini dei combattimenti o
delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o
la registrazione in qualsiasi forma
dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso
nel reato, allevando o addestrando
animali li destina sotto qualsiasi forma
e anche per il tramite di terzi alla loro
partecipazione ai combattimenti di cui
al primo comma è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni e con la multa
da 5.000 a 30.000 euro. La stessa
pena si applica anche ai proprietari o
ai detentori degli animali impiegati nei
combattimenti e nelle competizioni di
cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul
luogo del reato, fuori dei casi di concorso
nel medesimo, organizza o effettua
scommesse sui combattimenti e
sulle competizioni di cui al primo
comma è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni e con la multa
da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie).
- Nel caso di condanna, o di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per i delitti previsti dagli articoli
544-ter, 544-quater e 544-quinquies,
è sempre ordinata la confisca dell’animale,
salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E’ altresì disposta la sospensione da
tre mesi a tre anni dell’attività di
trasporto, di commercio o di allevamento
degli animali se la sentenza di condanna
o di applicazione della pena su richiesta
è pronunciata nei confronti di chi svolge
le predette attività. In caso di recidiva
è disposta l’interdizione dall’esercizio
delle attività medesime".

2. All’articolo 638, primo comma,
del codice penale, dopo le parole:
"è punito" sono inserite le seguenti:
", salvo che il fatto costituisca più grave reato".

3. L’articolo 727 del codice penale
è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali).
- Chiunque abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattività è punito
con l’arresto fino ad un anno o
con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque
detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura,
e produttive di gravi sofferenze".

Art. 2.

Divieto di utilizzo a fini commerciali
di pelli e pellicce)

1. E’ vietato utilizzare cani
(Canis familiaris) e gatti (Felis catus)
per la produzione o il confezionamento
di pelli, pellicce, capi di abbigliamento
e articoli di pelletteria costituiti od
ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli
o dalle pellicce dei medesimi,
nonché commercializzare o
introdurre le stesse nel
territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni
di cui al comma 1 è punita con
l’arresto da tre mesi ad un anno
o con l’ammenda da
5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in
ogni caso la confisca e la distruzione
del materiale di cui al comma 1

Art. 3.

(Modifica alle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale)

1. Dopo l’articolo 19-bis delle
disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali).
- Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II
del codice penale non si applicano ai
casi previsti dalle leggi speciali in materia
di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto,
di macellazione degli animali,
di sperimentazione scientifica sugli stessi,
di attività circense, di giardini zoologici,
nonché dalle altre leggi speciali in materia
di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis
del libro II del codice penale non si
applicano altresì alle manifestazioni
storiche e culturali autorizzate dalla
regione competente.

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali
sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto
di provvedimenti di sequestro o di confisca
sono affidati ad associazioni o enti che
ne facciano richiesta individuati con
decreto del Ministro della salute,
adottato di concerto con il
Ministro dell’interno":

2. Il decreto di cui all’articolo 19-quater
delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale è
adottato entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge.

Art. 4.

(Norme di coordinamento)

1. All’articolo 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992,
n. 116, al comma 8, le parole:
"ai sensi dell’articolo 727 del codice penale
" sono sostituite dalle seguenti:
"con la reclusione da tre mesi ad
un anno o con la multa
da 3.000 a 15.000 euro".

2. Il comma 5 dell’articolo 5
della legge 14 agosto 1991,
n. 281, è abrogato.

3. Alla legge 12 giugno 1913,
n. 611, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 è abrogato;
b) all’articolo 2, lettera a), le parole:
"dell’articolo 491 del codice penale
" sono sostituite dalle seguenti:
"del titolo IX-bis del libro II del codice
penale e dell’articolo 727 del medesimo codice";
c) all’articolo 8, le parole: "dell’articolo
491" sono sostituite dalle seguenti:
"dell’articolo 727".

Art. 5.
(Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni possono
promuovere di intesa, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica,
l’integrazione dei programmi didattici
delle scuole e degli istituti di ogni
ordine e grado, ai fini di una effettiva
educazione degli alunni in materia di
etologia comportamentale degli
animali e del loro rispetto, anche
mediante prove pratiche.

Art. 6.
(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare
i reati previsti dalla presente legge,
con decreto del Ministro dell’interno,
sentiti il Ministro delle politiche agricole e
forestali e il Ministro della salute, adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità di coordinamento
dell’attività della Polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza, del Corpo
forestale dello Stato e dei. Corpi di
polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della
presente legge e delle altre norme
relative alla protezione degli
animali è affidata anche, con riguardo
agli animali di affezione, nei limiti dei
compiti attribuiti dai rispettivi decreti
prefettizi di nomina, ai sensi degli
articoli 55 e 57 . del codice di
procedura penale, alle guardie
particolari giurate delle
associazioni protezionistiche
e zoofile riconosciute.

3. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell’articolo 91 del
codice di procedura penale, le
associazioni e gli enti di cui
all’articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale
perseguono finalità di tutela
degli interessi lesi dai reati
previsti dalla presente legge.

Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti
dall’applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dalla presente
legge affluiscono all’entrata del
bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione
del Ministero della salute e
sono destinate alle
associazioni o agli enti di cui
all’articolo 19-quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale.

2. Con il decreto di cui all’articolo
19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del
codice penale, sono determinati i criteri
di ripartizione delle entrate di cui
al comma 1, tenendo conto in ogni
caso del numero di animali
affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno
il Ministro della salute definisce il
programma degli interventi per
l’attuazione della presente legge
e per la ripartizione delle
somme di cui al comma 1.

Art. 9.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
http://www.geocities.com/Athens/1915/cane01.htm



E io ci aggiungo..a quelli che abbandonano,
strappiamogli le palle o le tette a morsi!!

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COMMENTI:


Autore: fil73
( martedì 7 novembre 2006, ore 20:06
)

MI è capitato di salvare un gatto la scorsa estate in Austria, era stato appena investito da una vettura: in dieci minuti è arrivato un veterinario e non ha voluto nulla per curarlo. In Italia non può accadere una cosa simile. Abbiamo molto da imparare come civiltà..




Autore: mastpao
( martedì 12 settembre 2006, ore 22:17
)

Belle parole scritte.Aspettiamo!




Autore: tully
( lunedì 21 agosto 2006, ore 23:17
)

Cosa significa il tuo intervento?non lo capisco sinceramente...cmq non pretendo che ci capiamo,navighiamo su onde di sensibilità diametralmente opposte




Autore:
( lunedì 21 agosto 2006, ore 22:56
)

come quelli in cui ammazzano i cavalli?perchè non fai niente per i cavalli che vengono uccisi affinchè io mangi la lo loro carne?




Autore: Nani luame
( sabato 19 agosto 2006, ore 14:56
)

diaolo scanato! E mi che ghe tiro al colo ale galine..? me meteli in presòN? Come fago a magnarle se no e copo.. e meto in forno ancora vive?




Autore: tully
( mercoledì 16 agosto 2006, ore 17:27
)

Certo che ci sono tanti problemi al mondo..compreso questo.
Il tuo mi sembra un intervento piuttosto stupido,che c’entri te con gli animali maltrattati?!Boh
Mi piacerebbe farti vedere alcuni filmati




Autore:
( mercoledì 16 agosto 2006, ore 17:20
)

sinceramente gli animali sono il mio ultimo problema!nel mondo ce ne sono altri più importanti...anche i miei mi abbandonano 10 giorni ad agosto,ma non faccio tutte queste storie.




Autore: tiredbrain
( lunedì 14 agosto 2006, ore 11:35
)

belle parole, ma siamo in Italia ....

http://www.oltrelaspecie.org/download/vivisezione-italia-regioni-2004.pdf




Autore: marco_f
( mercoledì 2 agosto 2006, ore 01:05
)

buonanotte tully, grazie della visita nel mio blog




Autore: marco_f
( mercoledì 2 agosto 2006, ore 01:03
)

corretto!




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