

NICK:
Narra
SESSO:
m
ETA': 24
CITTA': Montegrotto Terme
COSA COMBINO: Marketing e Gestione delle imprese
STATUS: sistemato
[ SONO OFFLINE ]
[PROFILONE
COMPLETO]
[
SCRIVIMI
]

STO LEGGENDO
HO VISTO
STO ASCOLTANDO
ABBIGLIAMENTO
del GIORNO
ORA VORREI TANTO...
IN QS PERIODO STO STUDIANDO...
OGGI IL MIO UMORE E'...
ORA VORREI TANTO...
ORA VORREI TANTO...
ORA VORREI TANTO...

PARANOIE
Nessuna scelta effettuata

MERAVIGLIE
Nessuna scelta effettuata
|
Messaggio
di Narra da commentare:
ARTICOLO 18
L’articolo 18 stabilisce l’obbligo di reintegro del lavoratore licenziato senza giustificato motivo nelle imprese con più di quindici dipendenti e l’indennizzo nelle imprese che hanno fino a quindici dipendenti. In pratica le cose vanno così. Se un lavoratore è licenziato, può rivolgersi al giudice e iniziare una causa di lavoro sui motivi del licenziamento. Se il giudice ritiene che l’impresa non abbia adeguatamente giustificato il licenziamento, il giudice ordina all’impresa di reintegrare il lavoratore licenziato nel posto di lavoro, corrispondendogli gli stipendi non percepiti dal licenziamento al momento del reintegro. Se l’impresa ha più di quindici dipendenti, non ha alternative e deve reintegrare il dipendente. Se l’impresa ha meno di quindici dipendenti può optare per l’indennizzo, cioè decide di pagare al lavoratore una somma pari ad un certo numero di mensilità, come stabilito dal giudice. Come si vede il diritto è tutelato in tutti i casi, sia che si tratti di imprese sopra che sotto i quindici dipendenti. Quello che cambia è la sanzione all’impresa. In un caso è il reintegro, nell’altro può essere l’indennizzo. Nel 2002, con la proposta di riforma del mercato del lavoro elaborata da Marco Biagi, il consulente del governo ucciso dalle Brigate Rosse proprio per aver elaborato quella riforma, è stata avanzata una modifica sperimentale dell’articolo 18. Questa modifica prevede che le imprese che superino nei prossimi tre anni il limite di quindici dipendenti non siano obbligate al reintegro del lavoratore licenziato senza giustificato motivo, ma possano comportarsi come le piccole imprese. Al termine della sperimentazione triennale si valuteranno i risultati della riforma e si deciderà se da sperimentale diventerà definitiva.
LEGGE BIAGI Questa modifica prevede che le imprese che superino nei prossimi tre anni il limite di quindici dipendenti non siano obbligate al reintegro del lavoratore licenziato senza giustificato motivo, ma possano comportarsi come le piccole imprese. Al termine della sperimentazione triennale si valuteranno i risultati della riforma e si deciderà se da sperimentale diventerà definitiva.
Per maggiori informazioni visitate il sito LINK |
ATTENZIONE:
Per commentare questo BLOG
è necessario essere iscritti
alla community di www.spritz.it
COMMENTI:
Autore:
Andy1976
( sabato 31 maggio 2003, ore 15:03
)
Ok gente... andiamo al mare... no, anzi, in montagna!!! :-D
|
|

APRILE 2026
<--Prec.
Succ.--> |
| Do |
Lu |
Ma |
Me |
Gi |
Ve |
Sa |
| |
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
|