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Wednesday, May 26, 2004 - ore 17:21
(categoria: " Vita Quotidiana ")
26 Maggio 2004 - Come si detraggono le spese di istruzione
Il diritto allo studio è un diritto inviolabile sancito dalla Costituzione italiana; anche il legislatore fiscale è intervenuto sull'argomento prevedendo la possibilità per il contribuente di detrarre le spese di istruzione sostenute per sé o nell'interesse del coniuge, dei figli o degli altri familiari a carico, così come statuito dall'articolo 15 (ex articolo 13-bis), primo comma, lettera e), Dpr n. 917/86, modificato dal Dlgs n. 344/03: "Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente: (?) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali". Sono, quindi, detraibili le tasse di immatricolazione e iscrizione anche se riferite a più anni, compresa l'iscrizione ad anni fuori corso, le soprattasse per esami di profitto e di laurea previste per tutte le Università. (Fonte: www.Fiscooggi.it)
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