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Monday, June 14, 2004 - ore 14:49
(categoria: " Vita Quotidiana ")
14 Giugno 2004 - Contabilità, così il «transito» in Unico
Imprenditori individuali e società di persone che si sono avvalsi nel periodo d’imposta 2002 del regime ordinario e in quello relativo al 2003 hanno determinato il reddito secondo le norme relative alla contabilità semplificata, devono osservare alcune disposizioni di carattere sostanziale. Le istruzioni del quadro RG dell’Unico persone fisiche e società di persone, infatti, richiamano espressamente l’articolo 5 del Dm 352/89, che stabilisce: a) i contributi e le liberalità, accantonati ai sensi dell’articolo 55, comma 3, lettera b) del Dpr 917/86 vigente fino a dicembre 1997, concorrono a formare il reddito dell’esercizio in cui è avvenuto il passaggio al regime di contabilità semplificata; b) il fondo ammortamento anticipato di cui all’articolo 67, comma 3, del Tuir, concorre a formare il reddito del periodo d’imposta oggetto del passaggio; c) gli accantonamenti ai fondi di quiescenza e previdenza (articolo 70 del Tuir), ai fondi svalutazioni crediti e rischi su crediti (articolo 71), ai fondi rischi di cambio (articolo 72) e altri accantonamenti (articolo 73) non concorrono a formare il reddito d’impresa del periodo d’imposta (nel nostro caso 2003) in cui è avvenuto il passaggio, a condizione che risultino iscritti nel registro acquisti tenuto ai fini Iva. (Fonte: Il Sole 24Ore)
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