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szasz, 0 anni spritzino di 0 CHE FACCIO? Non è da questo che si giudica una persona! Sono sistemato [ SONO OFFLINE ] [ PROFILONE ] [ SCRIVIMI ] STO LEGGENDO HO VISTO STO ASCOLTANDO ABBIGLIAMENTO del GIORNO ORA VORREI TANTO... ...esser pagato per non fare 1gaz, solo per il fatto che esisto STO STUDIANDO... OGGI IL MIO UMORE E'... ORA VORREI TANTO... ORA VORREI TANTO... ORA VORREI TANTO... PARANOIE Nessuna scelta effettuata MERAVIGLIE Nessuna scelta effettuata |
Monday, July 07, 2008 - ore 23:44 MEDITATE GENTE MEDITATE... Contratto a progetto Da Wikipedia, l’enciclopedia libera. Vai a: Navigazione, cerca Il contratto a progetto, o meglio contratto di collaborazione per programma, o progetto o fase di esso è disciplinato dal D. Lgs. n. 276/2003 (c.d. Legge Biagi), di attuazione della legge delega 30 del 2003. Indice [nascondi] * 1 Evoluzione della disciplina * 2 Normativa attuale * 3 Profili di criticità * 4 Voci correlate Evoluzione della disciplina [modifica] Il contratto di lavoro a progetto (co.co.pro.) ha sostituito il c.d. contratto di collaborazione coordinata e continuativa (altrimenti detto co.co.co.), al cui assetto si perviene attraverso: * l’abrogazione di disposizioni codicistiche cardinali (es. art.2097 c.c.:Il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato se il termine non risulta dalla specialità del rapporto o da atto scritto) per la tenuta del sistema previgente, che prevedeva il lavoro a tempo indeterminato come rapporto di lavoro normale, regolare; * la successiva individuazione di fattispecie esulanti dallo schema classico del lavoro dipendente a tempo indeterminato, dapprima viste come eccezionali; * la prassi della frantumazione dello schema contrattuale tipico del lavoro dipendente ed infine l’abrogazione del sistema stabilito dalla l.230/62, nonostante le vacue petizioni di principio di cui alla dir. 70/99 CEE, nella quale il rapporto a tempo indeterminato viene considerato come "forma comune" del rapporto di lavoro. Fonti della Collaborazione coordinata e continuativa, oltre che le norme sotto citate sul lavoro autonomo, sono quelle di cui all’art. 409 c.p.c. e poi, in particolare, quelle previdenziali e tributarie, che replicano il contenuto della disposizione del codice di procedura civile Normativa attuale [modifica] Sulla base delle deleghe, è stato poi emanato il D.Lgs. n.276 del 10 Settembre 2003, in G.U. 235 del 9 ottobre 2003, la cui pubblicazione nella versione finale, epurata da grossolani errori di redazione, è avvenuta solo con la G.U. 251 del 28 ottobre successivo. La fattispecie legale è prevista sub artt.61 e ss. del D.Lgs. citato, e prevede una forma peculiare di lavoro autonomo (es. contratto con l’idraulico per la sostituzione del rubinetto di casa) la cui normativa si ritrova negli artt.2222-2228 c.c. Progressivamente, rispetto alla situazione di totale deregulation del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sono state introdotte tutele in favore del collaboratore autonomo. In particolare, in relazione al lavoro dipendente: * è del contratto per assenza per malattia o infortunio fino a un mese o a un sesto della durata del rapporto di lavoro, * è stata prevista l’espressa sanzione della conversione a tempo indeterminato se il giudice accerta la mancanza del progetto e dei requisiti di autonomia lavorativa propri della fattispecie legale (Art.69), fatta salva la situazione dei contratti di collaborazione in essere presso enti della pubblica amministrazione, i quali in nessun caso possono essere convertiti in contratti a tempo indeterminato attraverso un provvedimento del giudice del lavoro. Come gli altri lavoratori autonomi e dipendenti, i co.co.pro versano, parzialmente tramite i datori di lavoro, contributi (che consistono all’incirca nei 2/3 della ordinaria contribuzione INPS, di cui 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro) a una cassa mutua di categoria(c.d. gestione separata, attualmente non cumulabile con eventuali altri contributi pagati ad altri fondi INPS) e pagano assicurazioni antinfortunistiche. Per ricevere un premio dell’assicurazione o una indennità di malattia è necessario che il lavoratore chieda alcuni giorni di sospensione del rapporto di lavoro; poiché questo può spingere il datore a cessare il rapporto, ciò di fatto impedisce al lavoratore di utilizzare servizi e contributi, per i quali ha subito delle trattenute. La stessa tutela della maternità assume aspetti problematici, nell’ambito del lavoro a progetto, perché se da una parte è espressamente prevista la facoltà (non l’obbligo)per la lavoratrice in stato di gravidanza di astenersi dal lavoro durante i canonici 5 mesi prima e dopo il parto, godendo della sospensione del contratto e del mantenimento del posto di lavoro, nella maggior parte dei casi tuttavia la brevità del contratto e la grande disparità di potere contrattuale fra datore e lavoratore pone la lavoratrice nella necessità di celare la gravidanza o comunque di non abbandonare il posto di lavoro finché le è materialmente possibile. Va inoltre ricordato che l’indennità di maternità delle lavoratrici a progetto è di norma piuttosto ridotta, ammontando all’80% del salario complessivamente ricevuto nei 365 giorni precedenti all’inizio del periodo di maternità, a condizione che la lavoratrice abbia versato contributi per almeno 3 mesi nell’anno precedente. Ciò rende piuttosto difficile la condizione di quelle lavoratrici che svolgono lavori a progetto solo per alcuni periodi dell’anno. Sempre con riguardo alla maternità, va ricordato che i lavoratori a progetto non godono di tutele quali l’astensione facoltativa dal lavoro, i congedi parentali, i permessi per malattia del minore etc.; è così evidente che, per la maggior parte di questi lavoratori, la nascita di un figlio comporta inevitabilmente la cessazione o la drastica riduzione dell’impegno lavorativo. Una "clausola di preavviso" (Art.67 c.2) di solito è inserita nei contratti a progetto e autorizza il datore a licenziare con uno o più mesi di preavviso il lavoratore, senza specificare il motivo e senza giusta causa. Ciò annulla le tutele del lavoratore che può subire la cessazione del rapporto contrattuale, per qualunque assenza dal lavoro: ferie, malattia, infortunio, maternità. I giorni di assenza non sono retribuiti, come del resto avviene anche per gli altri lavori autonomi, cui è equiparato il contratto a progetto. Anche in caso di impossibilità a svolgere il servizio, dovuta a cause indipendenti dal lavoratore(come ad es. improvvisa chiusura del luogo di lavoro, cause di forza maggiore etc.), il lavoratore a progetto, pur essendo a disposizione, non percepisce, di norma, alcun tipo di retribuzione. I contratti a progetto sono frutto di una trattativa privata fra datore di lavoro e dipendenti, che solo in casi rarissimi hanno lo stesso potere contrattuale. La mancanza di un contratto nazionale quadro determina condizioni di precariato a sfavore del lavoratore. Diversamente dai contratti per il lavoro dipendente, il sindacato non è presente alla trattativa e non esiste un salario orario minimo che deve essere corrisposto al lavoratore. Va inoltre ricordato che, salvo eventuali accordi diversi fra le parti, il lavoratore a progetto non gode di alcun diritto sindacale all’interno dell’azienda. Una delle novità introdotte è l’introduzione nel contratto di lavoro del progetto quale elemento costitutivo dello stesso, in base all’articolo 61 del decreto legislativo 276/03 i contratti di lavoro devono essere ricondotti ad uno o più progetti specifici o a programmi di lavoro oppure a fasi di un programma di lavoro che deve essere gestito autonomamente dal lavoratore a progetto in funzione del risultato. Inoltre il contratto deve prevedere l’indicazione della durata che deve essere determinata o determinabile. In sostanza il legislatore obbliga le parti a definire un’attività produttiva ben identificabile funzionalmente collegata alla realizzazione di un risultato finale che può essere connessa all’attività principale oppure riguardare un attività accessoria dell’impresa committente. Per programma di lavoro invece si intende un’ attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale e che si caratterizza quindi per la produzione di un risultato destinato ad essere integrato da altre lavorazioni. In sostanza il progetto e il programma di lavoro hanno lo scopo di definire e delimitare lo spazio tempo all’interno del quale deve svolgersi la collaborazione evitando in tal modo che il lavoratore sia sottoposto al potere del committente di modificare tempi e modalità di realizzazione dell’opera senza il consenso del collaboratore. In sostanza possiamo considerare quali elementi caratterizzanti del rapporto di lavoro a progetto: * il progetto o programma o fasi di esso; * l’autonomia del collaboratore in funzione del risultato; * il coordinamento con il committente; * la durata che deve essere determinata o determinabile; * l’irrilevanza del tempo impiegato per l’esecuzione della prestazione; * l’assenza di un vincolo di subordinazione. Per quel che riguarda i requisiti di forma del rapporto a progetto, questo, in base all’articolo 62 del decreto legislativo 276/93 deve essere stipulato, ai fini della prova, in forma scritta e oltre a contenere l’indicazione della durata che come detto deve essere determinata o determinabile e l’indicazione del progetto o programma, deve contenere l’indicazione del corrispettivo e dei criteri per la sua determinazione nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese, le eventuali misure per la tutela e la sicurezza del collaboratore a progetto, e le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente sulla esecuzione, anche temporale della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l’autonomia nell’esecuzione dell’obbligazione lavorativa. Profili di criticità [modifica] Per approfondire, vedi la voce Precariato. Nella prassi, la distorsione del modello legale, ampiamente prevedibile, data la precedente esperienza delle collaborazioni coordinate, produce una notevole serie di problematiche: * Il salario è spesso legato, in tutto o in parte, al raggiungimento degli obiettivi, e non al monte ore speso nel rapporto di lavoro. Esso quindi si avvicina più al modello del compenso proprio del prestatore d’opera, che allo stipendio dovuto al lavoratore per lo svolgimento della sua attività; in questo senso può non essere corrisposto laddove l’obiettivo non risulti raggiunto. * la riconducibilità del modello legale al rapporto di lavoro autonomo implica la possibilità del datore di lavoro di determinare liberamente la periodicità della corresponsione del salario. Il contratto a progetto, infatti, contiene un compenso lordo comprensivo di tasse, contributi INPS e assicurazione, e la modalità di erogazione non è necessariamente mensile, ma lasciata alla libera determinazione delle parti. Il compenso può riguardare anche un anno di lavoro e può essere erogato in una singola tranche, a conclusione del rapporto di lavoro. Non vengono corrisposte, pertanto, mensilità ulteriori come la c.d. tredicesima, ovvero il trattamento di fine rapporto; ogni forma di compenso viene inclusa nell’unica somma complessiva concordata fra le parti al momento della stipula del contratto. * Il contratto a progetto non prevede l’esclusività del rapporto di lavoro fra datore e lavoratore, salvo diverse previsioni contrattuali. Tale finalità è però frustrata nella pratica, sicché è difficile che il lavoratore possa avere in corso più contratti contemporaneamente per datori diversi; oltre alla clausola di esclusività, infatti, spesso nei contratti a progetto è presente il vincolo di riservatezza che impedisce al lavoratore finanche di poter divulgare liberamente i contenuti del rapporto contrattuale in essere e del lavoro svolto. * Il contratto a progetto, come noto, secondo le regole del rapporto di lavoro autonomo, può essere rinnovato infinite volte (Circ.1/2004, Min. lav. Maroni). La possibilità di rinnovo è spesso utilizzata dai datori di lavoro per eludere le forme e gli adempimenti propri del contratto di lavoro a tempo indeterminato; il lavoratore a progetto si trova altresì, in questo modo, in condizione di costante precarietà, e il licenziamento formale è sostituito di fatto dal mancato rinnovo del contratto, usato dal datore di lavoro come strumento di pressione psicologica nei confronti del lavoratore. * È spesso associato al fenomeno del Body Rental. Il lavoratore viene "venduto" ad un’altra azienda in cui svolgerà la sua attività con modalità differenti dagli altri colleghi: uno stipendio inferiore, una maggiore mole di lavoro che i colleghi delegano a lui, nessuna garanzia di continuità, nessun orario fisso (ovvero per venire incontro alle esigenze dell’azienda dovrà svolgere anche più di 8 ore lavorative giornaliere). Infine nessuna possibilità di fare carriera presso l’azienda dove è "ospite" grazie alle clausole di non belligeranza previste dagli accordi tra le aziende che forniscono i lavoratori in body rental e l’azienda che li acquista. * In caso di fallimento del datore di lavoro, i lavoratori con contratto a progetto non hanno accesso al fondo nazionale di garanzia con il quale vengono pagati fino a tre mesi di stipendi (lordi) arretrati e la liquidazione ai dipendenti. * Costringe il lavoratore ad una "gavetta infinita", il lavoratore è costretto a cambiare spesso lavoro in ambienti sempre nuovi, e spaesato deve sottostare ad ogni genere di soprusi da parte dei più anziani con un posto fisso. * Costringe il lavoratore ad alternare periodi in cui è precario ad altri in cui è disoccupato; la stessa indennità di disoccupazione, normalmente fruita dal lavoratore disoccupato, è corrisposta al lavoratore a progetto in misura ridotta e solo a particolari condizioni. * Nessun negozio accetta pagamenti rateali da chi possiede questo tipo di contratto, nessuna banca permette l’apertura di un mutuo. * Il contratto a progetto è spesso il secondo gradino (sempre più spesso l’ultimo) che un giovane compie nel mondo del lavoro in Italia. Il primo gradino è lo stage non retribuito anche della durata di 1 anno. Per questo motivo tale contratto è visto dal datore di lavoro come un traguardo importante per il giovane lavoratore italiano. * "Scimmiotta" i contratti in vigore nei paesi come gli USA, tralasciando il fatto che il mondo del lavoro in Italia non è fondato sulla meritocrazia ed è fortemente discriminante per quanto riguarda l’età. Questo significa che sebbene in possesso di un curriculum lavorativo eccellente, passati i 30 35 anni, il lavoratore a progetto viene condannato alla disoccupazione. * La possibilità per la donna lavoratrice a progetto di fruire dei diritti connessi alla maternità è enormemente ridotta; è prevista la sospensione del contratto causa maternità, ma vista la breve durata degli stessi e il loro continuo rinnovo, spesso la lavoratrice è costretta a celare la maternità fin quanto possibile, per non perdere il posto. L’indennità di maternità è fruita in misura ridotta: essa corrisponde all’80% del salario giornaliero medio dell’ultimo anno, il che, essendo il lavoro a progetto spesso non continuativo nel tempo, comporta una indennità spesso molto ridotta. Per le lavoratrici a progetto, inoltre, e i loro coniugi o conviventi, non è disponibile il diritto ai congedi parentali e all’astensione facoltativa; nelle graduatorie comunali per gli asili nido, inoltre, nella maggior parte dei casi i lavoratori a progetto godono di punteggi inferiori rispetto ai lavoratori stabili, e quindi di fatto si trovano esclusi dall’accesso agli asili comunali. Voci correlate [modifica] * Contratto di lavoro * Contratto di lavoro a tempo parziale (o ad orario ridotto, o ancora "part time") * Contratto di lavoro ripartito * Contratti di lavoro con funzione formativa o Contratto di apprendistato o Contratto di formazione e lavoro o Contratto di inserimento * Contratto di lavoro a progetto * Contratto di lavoro intermittente o a chiamata * Contratto di somministrazione di lavoro o Contratto di lavoro interinale COMMENTA (0 commenti presenti) PERMALINK |
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