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Friday, July 18, 2008 - ore 12:17 La nuova finanziaria Questo non lhanno pubblicizzato... secondo voi come mai ? Abolito lobbligo di tracciabilità dei compensi professionali Il Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2008 ha approvato una manovra per il varo di disposizioni per lo sviluppo economico, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. Tra le varie disposizioni, il Decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 147 del 25-6-2008 Suppl. Ordinario n. 152, nellarticolo 32 prevede labrogazione dei commi 12 e 12 bis dellarticolo 35 del Decreto Bersani - decreto-legge L. 4 luglio 2006, n. 223 - riguardanti la tracciabilità dei compensi professionali. DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 GU n. 147 25-6-2008 Suppl. Ordinario n. 152 Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. Art. 32. Strumenti di pagamento 1. Allarticolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole «euro 5.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 12.500»; b) lultimo periodo del comma 10 è abrogato. 2. Resta fermo quanto previsto dallarticolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007. 3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dellarticolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate. Commi abrogati Articolo 35 - Misure di contrasto dellevasione e dellelusione fiscale Legge 4 agosto 2006, n. 248 TITOLO III Misure in materia di contrasto allevasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dellamministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi 12. Allarticolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nellesercizio dellattività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per lesercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro.". 12 bis. Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dellarticolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2009. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009 il limite è stabilito in 500 euro. Entro il 31 gennaio 2008 il Ministro delleconomia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sullapplicazione del presente comma. Il Ministro delleconomia e delle finanze è autorizzato ad emanare apposito decreto che individua le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai limiti indicati nel presente comma. commi modificati Art. 49. Limitazioni alluso del contante e dei titoli al portatore Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007- Suppl. Ordinario n. 268/L Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dellutilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione 1. E vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore delloperazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. 5. Gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare lindicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità. 8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a 5.000 euro può essere richiesto, per iscritto, dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. 10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. Ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. 12. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro. 13. I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma non eccedente il predetto importo entro il 30 giugno 2009. Le banche e Poste Italiane S.p.A. sono tenute a dare ampia diffusione e informazione a tale disposizione. Bla bla bla secondo voi e una manovra a tutela degli evasori o che contrasta levasione fiscale ? Secondo me e un bel biglietto di lasciapassare per far fare a chicchessia quello che vuole... Lotta allevasione..... si a FANTASILANDIA NON CERTO IN ITALIA Bravo Silvio non ti smentisci mai... LEGGI I COMMENTI (13) PERMALINK |
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