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Thursday, May 25, 2006 - ore 19:17


Cassazione: "Erika non ravveduta"
(categoria: " Vita Quotidiana ")




Secondo laCassazione Erika De Nardo - la ragazza che il 12 febbraio 2001 uccise a Novi Ligure la madre Giusy Cassini e il fratellino Gianluca, con la complicità del fidanzato Omar - non si è ravveduta per il "vissuto criminale" di "gravissima entità". Con questa motivazione è stato rigettato il ricorso di Erika che chiedeva la libertà condizionale per essere inserita in una struttura terapeutica.


In particolare, la Cassazione - I sezione penale, presieduta da Mario Sossi - ha condiviso la decisione presa dal tribunale per i minorenni di Milano il 27 maggio 2005, che aveva giudicato, in Erika, "carenze in requisito del sicuro ravvedimento inteso come conclusione del processo di adattamento sociale giustificativo di una prognosi negativa circa la futura recidività". La Suprema corte ricorda che dalla relazione psicologica emergeva che Erika "denotava un progressivo adattamento alla vita carceraria che le era valsa la concessione (seppure non per tutti i semestri di detenzione) della liberazione anticipata.

Erica, inoltre, aveva seguito studi regolari, ma nonostante questi fatti positivi "la revisione del vissuto criminale era tuttora in corso e presentava caratteristiche di forte discontinuità ". In sostanza, Erika - diceva il tribunale dei minorenni - mostrava aperture di consapevolezza, ma la loro intermittenza e la mancanza di un effettivo senso di colpa esigevano ancora un trattamento lungo e tutt’altro che scontato negli esiti, per la presenza di un marcato assetto di natura schizoide, che scinde costantemente i fattori affettivi da quelli connitivi, non permettendone l’armonizzazione".

In proposito la I sezione penale rileva che le stesse relazioni degli operatori penitenziari - sebbene favorevoli al collocamento di Erika in una comunità terapeutica - "testimoniavano dell’oscillazione continua del suo comportamento, migliorato ma ancora lontano dalla adesione consapevole e non solo opportunistica alle regole imposte". Ad avviso della Cassazione, dunque, l’ordinanza del tribunale di Milano ha correttamente argomentato sulla "carenza del presupposto normativo per la concessione della liberazione condizionale", presupposto che richiede di fornire "la prova della intervenuta emenda" con dimostrazioni "effettive e costanti di buona condotta".

Spiegano gli ermellini che la "condotta altalenante di Erika non ha consentito di formulare un giudizio positivo, rispetto alla richiesta avanzata". Questo perché la ragazza nonostante il corso di studi regolarmente seguito, "mostrava le aperture di consapevolezza circa i delitti terribili commessi, solo sporadiche ed era ben lungi dall’ aver acquisito un senso di colpa reale, come sintomo definitivo della raggiunta emenda". In poche parole - riassume la Cassazione - la liberazione condizionale è vista da Erika "solo come uno strumento per evitare il carcere per adulti e per poi, attraverso il beneficio, avvicinarsi a quel traguardo di emenda tuttora ben lungi". Con riferimento alla liberazione condizionale, la Suprema corte sottolinea che "le caratteristiche dell’istituto in esame non possono essere piegate alle contingenti esigenze del soggetto condannato, allorché (come nella specie) questo non appaia meritevole del medesimo". Così il ricorso di Erika è stato rigettato, così come chiesto dal sostituto procuratore generale Vittorio Meloni.


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