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Friday, August 04, 2006 - ore 13:53
INDULTO
(categoria: " Vita Quotidiana ")
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a
tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre
anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per
quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si
applicano le esclusioni di cui allultimo comma dellarticolo
151 del codice penale.
2. Lindulto non si applica:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del
codice penale:
1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
2) 270-bis (associazioni con finalita di terrorismo
anche internazionale o di eversione dellordine democratico);
3) 270-quater (arruolamento con finalita di terrorismo
anche internazionale);
4) 270-quinquies (addestramento ad attivita con
finalita di terrorismo anche internzionale);
5) 280 (attentato per finalita terroristiche o di
eversione);
6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni
micidiali o esplosivi);
7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo
o di eversione);
9) 306 (banda armata);
10) 416, sesto comma (associazione per delinquere
finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli
600, 601 e 602 del codice penale);
11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
12) 422 (strage);
13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitu o in
servitu);
14) 600-bis (prostituzione minorile);
15) 600-ter (pornografia minorile), anche nellipotesi
prevista dallarticolo 600-quater.1 del codice penale;
16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico),
anche nellipotesi prevista dallarticolo 600-quater.1 del
codice penale,
sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo
comma del medesimo articolo 600-quater;
17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile);
18) 601 (tratta di persone);
19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
20) 609-bis (violenza sessuale);
21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione),
commi primo, secondo e terzo;
25) 644 (usura);
26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente allipotesi
che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita
provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di
estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il
traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e
la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o
psicotrope, di cui allarticolo 73 del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, aggravati ai sensi dellarticolo 80, comma 1,
lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonche per il
delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui allarticolo 74 del
citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4
e 5 del medesimo articolo 74;
c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante
di cui allarticolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n. 625, convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio
1980, n. 15, e successive modificazioni;
d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante
di cui allarticolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, e successive modificazioni;
e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante
di cui allarticolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n.
122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993,
n. 205.
3. Il beneficio dellindulto e revocato di diritto se
chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un delitto non
colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non
inferiore a due anni.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
La legge ha la firma del Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, e controfirmata dal Presidente del Consiglio,
Romano Prodi, ed ha il visto del Guardasigilli, Clemente
Mastella.
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