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1) Rendersi conto di essere soli... Di aver avuto accanto un Angelo... E di averlo ucciso... Di aver sbagliato e di non poter tornare indietro... Vivere sospesi tra l'indecisione e la paura... Ogni giorno ti svegli e lei nn c'è... e così per sempre... ti svegli, ma in realta dormirai per sempre senza lei accanto... Vivi la vita con una maschera per nn far vedere a chi ti stai accanto che in realta sei morto... Ti circondi di persone che nn ti conoscono perché loro nn possono vedere che hai perso la felicità... Un giorno era venuto un angelo per me e io l'ho ucciso... Nn ti scorderò mai Piccola...
2) Cadere giù, giù, giù, giù..e non poterti più rialzare... essere chiusa in un cm cubo di spazio, urlare e non essere sentita...
3) essere preso in giro da una persona che per te era la cosa più importante al mondo...per la quale avresti fatto qualuncue cosa...e perdere la felicità....la voglia di amare x colpa di lei...e dover far finta di niente con tutti...nascondersi dietro una maschera x non far capire i sentimenti che provo ancora per lei...che diceva di essere la mia piccolina e che invece mi ha gettato cm se fossi una cartaccia....ma che mi ha anche fatto provare per la prima volta il sentimento più bello del mondo....L'AMORE!!!
4) pensare di non essere all'altezza delle persone che tieni in considerazione
5) Ma porka *****!! L'amicizia è una gran stronzata... I veri amici non esistono più..

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1) ... l'instabilità del caso ... sapere che vivere nn è una teoria matematica e in ogni attimo tutto può essere rivoluzionato anche da una semplice frase...
2) il COLOSSEO...più meraviglia di così!!!
3) il sesso
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Friday, August 04, 2006 - ore 13:53


INDULTO
(categoria: " Vita Quotidiana ")


’’La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. E’ concesso indulto, per tutti i reati commessi fino a
tutto il 2 maggio 2006, nella misura non superiore a tre
anni per le pene detentive e non superiore a 10.000 euro per
quelle pecuniarie sole o congiunte a pene detentive. Non si
applicano le esclusioni di cui all’ultimo comma dell’articolo
151 del codice penale.
2. L’indulto non si applica:
a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del
codice penale:
1) 270 (associazioni sovversive), primo comma;
2) 270-bis (associazioni con finalita’ di terrorismo
anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico);
3) 270-quater (arruolamento con finalita’ di terrorismo
anche internazionale);
4) 270-quinquies (addestramento ad attivita’ con
finalita’ di terrorismo anche internzionale);
5) 280 (attentato per finalita’ terroristiche o di
eversione);
6) 280-bis (atto di terrorismo con ordigni
micidiali o esplosivi);
7) 285 (devastazione, saccheggio e strage);
8) 289-bis (sequestro di persona a scopo di terrorismo
o di eversione);
9) 306 (banda armata);
10) 416, sesto comma (associazione per delinquere
finalizzata alla commissione dei delitti di cui agli articoli
600, 601 e 602 del codice penale);
11) 416-bis (associazione di tipo mafioso);
12) 422 (strage);
13) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitu’ o in
servitu);
14) 600-bis (prostituzione minorile);
15) 600-ter (pornografia minorile), anche nell’ipotesi
prevista dall’articolo 600-quater.1 del codice penale;
16) 600-quater (detenzione di materiale pornografico),
anche nell’ipotesi prevista dall’articolo 600-quater.1 del
codice penale,
sempre che il delitto sia aggravato ai sensi del secondo
comma del medesimo articolo 600-quater;
17) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile);
18) 601 (tratta di persone);
19) 602 (acquisto e alienazione di schiavi);
20) 609-bis (violenza sessuale);
21) 609-quater (atti sessuali con minorenne);
22) 609-quinquies (corruzione di minorenne);
23) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);
24) 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione),
commi primo, secondo e terzo;
25) 644 (usura);
26) 648-bis (riciclaggio), limitatamente all’ipotesi
che la sostituzione riguardi denaro, beni o altre utilita’
provenienti dal delitto di sequestro di persona a scopo di
estorsione o dai delitti concernenti la produzione o il
traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e
la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o
psicotrope, di cui all’articolo 73 del testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni, aggravati ai sensi dell’articolo 80, comma 1,
lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonche’ per il
delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all’articolo 74 del
citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4
e 5 del medesimo articolo 74;
c) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante
di cui all’articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979,
n. 625, convertito, con modificazioni, da1la legge 6 febbraio
1980, n. 15, e successive modificazioni;
d) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante
di cui all’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, e successive modificazioni;
e) per i reati per i quali ricorre la circostanza aggravante
di cui all’articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n.
122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993,
n. 205’’.
3. Il beneficio dell’indulto e’ revocato di diritto se
chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un delitto non
colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non
inferiore a due anni.
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato’’.
La legge ha la firma del Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, e’ controfirmata dal Presidente del Consiglio,
Romano Prodi, ed ha il visto del Guardasigilli, Clemente
Mastella.


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