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Friday, October 20, 2006 - ore 08:41
(categoria: " Vita Quotidiana ")
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2006
Art. 32.
Riproduzione di articoli di riviste o giornali
All’articolo 65 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, e’ inserito il seguente:
«1-bis. I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali,
devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
Questo vuol dire che non posso più copiare nè citare brani da La Repubblica, Il Gazzettino o chicchessia.
mavainXigaXoXare.
------ UPDATE (deo gratias) -------
Come non detto:
In sostanza la Commissione ha abolito l’art. 32 destinato a modificare le attuali normative sul diritto d’autore in senso restrittivo, proponendo un complesso sistema di autorizzazioni e compensi per la riproduzione parziale o totale con qualsiasi mezzo di articoli di riviste e giornali. Gli effetti sulla libera circolazione di informazioni in rete con una normativa di questo tipo avrebbero potuto essere ad ampio raggio.
"Si trattava - sottolinea Grillini - di un provvedimento non necessario, difficile da applicare e che avrebbe finito per limitare la libertà di diffusione delle informazioni e di circolazione delle idee". (fonte:
Punto Informatico)
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