tully
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NICK: tully
SESSO: w
ETA': 23
CITTA': treviso
COSA COMBINO: Psicologia
STATUS: sistemato

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STO LEGGENDO
"consigli per un giovane etologo"
"D’un tratto nel folto del bosco""storia d’amore e di tenebra"di Amos Oz
"Vendute!""ti salverò"di Zana Muhsen "il Vangelo di Giuda"


HO VISTO
"Woodsman"e"Neverland"
"I segreti di brokeback mountain" "munich""Ma quando arrivano le ragazze"
"United 93""crash""mulholland drive""Signore e Signori""Babel""Evil:il ribelle""Amadeus""Born into Brothel""Little miss sunshine""Il tempo dei cavalli ubriachi"


STO ASCOLTANDO
il silenzio


ABBIGLIAMENTO
del GIORNO
in questo periodo casual


ORA VORREI TANTO...
avere degli stimoli diversi


IN QS PERIODO STO STUDIANDO...
Filosofia di vita


OGGI IL MIO UMORE E'...
indefinito


ORA VORREI TANTO...


ORA VORREI TANTO...


ORA VORREI TANTO...




PARANOIE
1)
2)
3)
4)
5)

 


MERAVIGLIE

1)





“PERCHE’ NON RIESCO A DORMIRE????
Soliti pensieri,se non sono io in casa che tengo tutte le luci accese e che alimento l’ira dei miei....mah,ho sempre pensato di essere una bestiolla notturna.stasera x fortuna sono anke abbastanza tranquilla e rilassata.

"Così giovane.....mi si è spento il sorriso,il volto è perennemente rabbuiato,ogni sforzo è vano
per regalarmi un’altra espressione..
Il volto è quello dell’anima,segnato profondamente senza troppi scrupoli,
dal crudele destino?
No,dallo sdegnato caso.
Sono sola..ma sembra che qualcosa non voglia lasciarmi:
l’alito di morte esalato da ogni parte;
nelle cose,nei sogni.
Non mi tormenta,mi tiene compagnia,e di questi pensieri ne faccio tesoro.
E’ di nuovo buio."
L’ETERNO RITORNO DELL’UGUALE;Affligge noi tutti,nel bene o nel male ”

(questo BLOG è stato visitato 11712 volte)
ULTIMI 10 VISITATORI: ospite, ospite, ospite, ospite, ospite, ospite, ospite, ospite, ospite, ospite,


ULTIMI 10 messaggi
(per leggere i precedenti naviga attraverso il calendarietto qui a destra:
i giorni linkati sono quelli che contengono interventi )


sabato 21 ottobre 2006
ore 18:11
(categoria: "Vita Quotidiana")



Santo cielo,ieri sera ho davvero bevuto troppo...
era da tanto che non prendevo una stecca del genere,
devo aver fatto figure di m....a ruota libera!!Ho alcuni black-out...meglio così.
Comunque non mi interessa più di tanto,ho passato una
seratona splendida con una delle
mie più care amiche!Spero sia riuscita a guidare fino a casa..
e spero di divertirmi ancora così!!!!!Magari bevendo un pò di meno la prox volta...


LEGGI I COMMENTI (4) - SEGNALA questo BLOG

venerdì 13 ottobre 2006
ore 02:09
(categoria: "Vita Quotidiana")



Sono disperata...stasera dopo aver finito danza,
all’esterno della
mia palestra(che tra l’altro non è
nemmeno dalle mie parti)
ho trovato un micino abbandonato,
avrà avuto non più di un mese e mezzo...
il fatto è che non si faceva assolutamente prendere!
Era tutto spaurito e si lamentava
(probabilmente cercava la mamma)
con strazianti miagolii...sono rimasta lì
finchè la palestra non ha chiuso i battenti,ma poi
dovevo ASSOLUTAMENTE ritornare,
non riuscivo a lasciarlo lì così...
prima però sono passata un attimo
x casa e mi sono munita di latte e cibo.
Una volta ritornata alla palestra il micino
era ancora lì...sotto a dei grossi scuolabus;
appena ha sentito il mio richiamo in
gattesco ha riattaccato a
miagolare disperatamente.
Ora sono tornata a casa da poco,
ma purtroppo non sono riuscita a prenderlo.
Non so come fare,davvero...sarei rimasta lì di più
ma ero completamente da sola in
un posto ormai desolato
e non sarei mai riuscita ad acciuffarlo.
Ho cercato di mettergli il cibo
in bella vista,ma dubito che lo troverà,
è troppo spaurito e disorientato.
In più,stremato,si appisolerà sicuramente sopra una ruota di
uno di quegli enormi scuolabus


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sabato 30 settembre 2006
ore 21:02
(categoria: "Vita Quotidiana")



Volevo condividere con voi queste belle immagini..
Piccoli mici crescono!!




L’intrusa....


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domenica 10 settembre 2006
ore 18:54
(categoria: "Vita Quotidiana")



Anche ieri è andata....

Ma che faccia stravolta!!!!!
Ero sfinita!


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venerdì 1 settembre 2006
ore 18:01
(categoria: "Vita Quotidiana")



"UN EGO NORMALE E’ COME
LA NORMALITA’ IN GENERALE,
UNA FINZIONE IDEALE"

Freud



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venerdì 25 agosto 2006
ore 11:03
(categoria: "Vita Quotidiana")



Mio Dio,l’altro giorno sono stata in montagna,ho trovato
una giornata e dei paesaggi splendidi!Purtroppo mi
sono presa anche la morte....ho un mal di gola....atroce!!!!!
Sono senza voce


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lunedì 14 agosto 2006
ore 19:11
(categoria: "Vita Quotidiana")



Ieri sono tornata dalle vacanze...
sei giorni a Riccione!
Avevo davvero bisogno di un pò di svago,
e devo dire che sono riuscita
a godermelo appieno!
Purtroppo il tempo non è stato dei migliori,
di conseguenza in spiaggia
ci sono stata solamente mezza giornata...
In compenso ho conosciuto molte persone,
e finalmente dopo tanto tempo sono riuscita
ad uscire un pò dai miei schemi....
o meglio:schermi.
Ho ritrovato un pò del mio sorriso che si
stava ormai sbiadendo e il piacere della
leggerezza ormai dimenticato!
Si ritorna alla quotidanità.
O forse,alla normalità.


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lunedì 31 luglio 2006
ore 14:12
(categoria: "Vita Quotidiana")




Legge 20 luglio 2004, n.189
"Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004

Art. 1.

(Modifiche al codice penale)

1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente:
"TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL
SENTIMENTO PER GLI ANIMALI

Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). -
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona
la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). -
Chiunque, per crudeltà o senza necessità,
cagiona una lesione ad un animale ovvero lo
sottopone a sevizie o a comportamenti o a
fatiche o a lavori insopportabili per le sue
caratteristiche etologiche è punito con la
reclusione da tre mesi a un anno o con la
multa da 3.000 a 15.000 euro.
La stessa pena si applica a chiunque
somministra agli animali sostanze
stupefacenti o vietate ovvero li
sottopone a trattamenti che procurano
un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai
fatti di cui al primo comma deriva
la morte dell’animale.

Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati).
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque organizza o promuove spettacoli o
manifestazioni che comportino sevizie o
strazio per gli animali è punito con la
reclusione da quattro mesi a due anni e
con la multa da 3.000 a. 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà
se i fatti di cui al primo comma sono
commessi in relazione all’esercizio di
scommesse clandestine o al fine di
trarne profitto per sè od altri ovvero
se ne deriva la morte dell’animale.

Art. 544-quinquies. - (Divieto di
combattimenti tra animali).
- Chiunque promuove, organizza o
dirige combattimenti o competizioni
non autorizzate tra animali che
possono metterne in pericolo
l’integrità fisica è punito con la
reclusione da uno a tre anni e con
la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:
1) se le predette attività sono
compiute in concorso con minorenni o
da persone armate;
2) se le predette attività sono
promosse utilizzando videoriproduzioni o
materiale di qualsiasi tipo contenente
scene o immagini dei combattimenti o
delle competizioni;
3) se il colpevole cura la ripresa o
la registrazione in qualsiasi forma
dei combattimenti o delle competizioni.
Chiunque, fuori dei casi di concorso
nel reato, allevando o addestrando
animali li destina sotto qualsiasi forma
e anche per il tramite di terzi alla loro
partecipazione ai combattimenti di cui
al primo comma è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni e con la multa
da 5.000 a 30.000 euro. La stessa
pena si applica anche ai proprietari o
ai detentori degli animali impiegati nei
combattimenti e nelle competizioni di
cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul
luogo del reato, fuori dei casi di concorso
nel medesimo, organizza o effettua
scommesse sui combattimenti e
sulle competizioni di cui al primo
comma è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni e con la multa
da 5.000 a 30.000 euro.

Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie).
- Nel caso di condanna, o di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma
dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per i delitti previsti dagli articoli
544-ter, 544-quater e 544-quinquies,
è sempre ordinata la confisca dell’animale,
salvo che appartenga a persona estranea al reato.
E’ altresì disposta la sospensione da
tre mesi a tre anni dell’attività di
trasporto, di commercio o di allevamento
degli animali se la sentenza di condanna
o di applicazione della pena su richiesta
è pronunciata nei confronti di chi svolge
le predette attività. In caso di recidiva
è disposta l’interdizione dall’esercizio
delle attività medesime".

2. All’articolo 638, primo comma,
del codice penale, dopo le parole:
"è punito" sono inserite le seguenti:
", salvo che il fatto costituisca più grave reato".

3. L’articolo 727 del codice penale
è sostituito dal seguente:
"Art. 727. - (Abbandono di animali).
- Chiunque abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito
abitudini della cattività è punito
con l’arresto fino ad un anno o
con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.
Alla stessa pena soggiace chiunque
detiene animali in condizioni
incompatibili con la loro natura,
e produttive di gravi sofferenze".

Art. 2.

Divieto di utilizzo a fini commerciali
di pelli e pellicce)

1. E’ vietato utilizzare cani
(Canis familiaris) e gatti (Felis catus)
per la produzione o il confezionamento
di pelli, pellicce, capi di abbigliamento
e articoli di pelletteria costituiti od
ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli
o dalle pellicce dei medesimi,
nonché commercializzare o
introdurre le stesse nel
territorio nazionale.

2. La violazione delle disposizioni
di cui al comma 1 è punita con
l’arresto da tre mesi ad un anno
o con l’ammenda da
5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in
ogni caso la confisca e la distruzione
del materiale di cui al comma 1

Art. 3.

(Modifica alle disposizioni di
coordinamento e transitorie del codice penale)

1. Dopo l’articolo 19-bis delle
disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali).
- Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II
del codice penale non si applicano ai
casi previsti dalle leggi speciali in materia
di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto,
di macellazione degli animali,
di sperimentazione scientifica sugli stessi,
di attività circense, di giardini zoologici,
nonché dalle altre leggi speciali in materia
di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis
del libro II del codice penale non si
applicano altresì alle manifestazioni
storiche e culturali autorizzate dalla
regione competente.

Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali
sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto
di provvedimenti di sequestro o di confisca
sono affidati ad associazioni o enti che
ne facciano richiesta individuati con
decreto del Ministro della salute,
adottato di concerto con il
Ministro dell’interno":

2. Il decreto di cui all’articolo 19-quater
delle disposizioni di coordinamento e
transitorie del codice penale è
adottato entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore
della presente legge.

Art. 4.

(Norme di coordinamento)

1. All’articolo 4 del decreto
legislativo 27 gennaio 1992,
n. 116, al comma 8, le parole:
"ai sensi dell’articolo 727 del codice penale
" sono sostituite dalle seguenti:
"con la reclusione da tre mesi ad
un anno o con la multa
da 3.000 a 15.000 euro".

2. Il comma 5 dell’articolo 5
della legge 14 agosto 1991,
n. 281, è abrogato.

3. Alla legge 12 giugno 1913,
n. 611, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) l’articolo 1 è abrogato;
b) all’articolo 2, lettera a), le parole:
"dell’articolo 491 del codice penale
" sono sostituite dalle seguenti:
"del titolo IX-bis del libro II del codice
penale e dell’articolo 727 del medesimo codice";
c) all’articolo 8, le parole: "dell’articolo
491" sono sostituite dalle seguenti:
"dell’articolo 727".

Art. 5.
(Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni possono
promuovere di intesa, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica,
l’integrazione dei programmi didattici
delle scuole e degli istituti di ogni
ordine e grado, ai fini di una effettiva
educazione degli alunni in materia di
etologia comportamentale degli
animali e del loro rispetto, anche
mediante prove pratiche.

Art. 6.
(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare
i reati previsti dalla presente legge,
con decreto del Ministro dell’interno,
sentiti il Ministro delle politiche agricole e
forestali e il Ministro della salute, adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità di coordinamento
dell’attività della Polizia di Stato,
dell’Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza, del Corpo
forestale dello Stato e dei. Corpi di
polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della
presente legge e delle altre norme
relative alla protezione degli
animali è affidata anche, con riguardo
agli animali di affezione, nei limiti dei
compiti attribuiti dai rispettivi decreti
prefettizi di nomina, ai sensi degli
articoli 55 e 57 . del codice di
procedura penale, alle guardie
particolari giurate delle
associazioni protezionistiche
e zoofile riconosciute.

3. Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Art. 7.
(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell’articolo 91 del
codice di procedura penale, le
associazioni e gli enti di cui
all’articolo 19-quater delle
disposizioni di coordinamento
e transitorie del codice penale
perseguono finalità di tutela
degli interessi lesi dai reati
previsti dalla presente legge.

Art. 8.
(Destinazione delle sanzioni pecuniarie)

1. Le entrate derivanti
dall’applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dalla presente
legge affluiscono all’entrata del
bilancio dello Stato per essere
riassegnate allo stato di previsione
del Ministero della salute e
sono destinate alle
associazioni o agli enti di cui
all’articolo 19-quater delle disposizioni
di coordinamento e transitorie del codice penale.

2. Con il decreto di cui all’articolo
19-quater delle disposizioni di
coordinamento e transitorie del
codice penale, sono determinati i criteri
di ripartizione delle entrate di cui
al comma 1, tenendo conto in ogni
caso del numero di animali
affidati ad ogni ente o associazione.

3. Entro il 25 novembre di ogni anno
il Ministro della salute definisce il
programma degli interventi per
l’attuazione della presente legge
e per la ripartizione delle
somme di cui al comma 1.

Art. 9.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
http://www.geocities.com/Athens/1915/cane01.htm



E io ci aggiungo..a quelli che abbandonano,
strappiamogli le palle o le tette a morsi!!


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mercoledì 26 luglio 2006
ore 11:27
(categoria: "Vita Quotidiana")



Inquietante e ridicola al punto giusto...pronta
per andare al mare!!





LEGGI I COMMENTI (44) - SEGNALA questo BLOG

venerdì 14 luglio 2006
ore 02:40
(categoria: "Vita Quotidiana")



Stanchezza...INCONTENIBILE!!!


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