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ORA VORREI TANTO...
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ORA VORREI TANTO...

PARANOIE
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MERAVIGLIE
1)
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PERCHE’ NON RIESCO A DORMIRE???? Soliti pensieri,se non sono io in casa che tengo tutte le luci accese e che alimento l’ira dei miei....mah,ho sempre pensato di essere una bestiolla notturna.stasera x fortuna sono anke abbastanza tranquilla e rilassata.
"Così giovane.....mi si è spento il sorriso,il volto è perennemente rabbuiato,ogni sforzo è vano per regalarmi un’altra espressione.. Il volto è quello dell’anima,segnato profondamente senza troppi scrupoli, dal crudele destino? No,dallo sdegnato caso. Sono sola..ma sembra che qualcosa non voglia lasciarmi: l’alito di morte esalato da ogni parte; nelle cose,nei sogni. Non mi tormenta,mi tiene compagnia,e di questi pensieri ne faccio tesoro. E’ di nuovo buio." LETERNO RITORNO DELLUGUALE;Affligge noi tutti,nel bene o nel male
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sabato 21 ottobre 2006
ore 18:11 (categoria:
"Vita Quotidiana")
Santo cielo,ieri sera ho davvero bevuto troppo... era da tanto che non prendevo una stecca del genere, devo aver fatto figure di m....a ruota libera!!Ho alcuni black-out...meglio così. Comunque non mi interessa più di tanto,ho passato una seratona splendida con una delle mie più care amiche!Spero sia riuscita a guidare fino a casa.. e spero di divertirmi ancora così!!!!!Magari bevendo un pò di meno la prox volta...
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I COMMENTI (4)
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venerdì 13 ottobre 2006
ore 02:09 (categoria:
"Vita Quotidiana")
Sono disperata...stasera dopo aver finito danza, all’esterno della mia palestra(che tra l’altro non è nemmeno dalle mie parti) ho trovato un micino abbandonato, avrà avuto non più di un mese e mezzo... il fatto è che non si faceva assolutamente prendere! Era tutto spaurito e si lamentava (probabilmente cercava la mamma) con strazianti miagolii...sono rimasta lì finchè la palestra non ha chiuso i battenti,ma poi dovevo ASSOLUTAMENTE ritornare, non riuscivo a lasciarlo lì così... prima però sono passata un attimo x casa e mi sono munita di latte e cibo. Una volta ritornata alla palestra il micino era ancora lì...sotto a dei grossi scuolabus; appena ha sentito il mio richiamo in gattesco ha riattaccato a miagolare disperatamente. Ora sono tornata a casa da poco, ma purtroppo non sono riuscita a prenderlo. Non so come fare,davvero...sarei rimasta lì di più ma ero completamente da sola in un posto ormai desolato e non sarei mai riuscita ad acciuffarlo. Ho cercato di mettergli il cibo in bella vista,ma dubito che lo troverà, è troppo spaurito e disorientato. In più,stremato,si appisolerà sicuramente sopra una ruota di uno di quegli enormi scuolabus
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I COMMENTI (14)
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sabato 30 settembre 2006
ore 21:02 (categoria:
"Vita Quotidiana")
Volevo condividere con voi queste belle immagini.. Piccoli mici crescono!!
 
  Lintrusa....
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I COMMENTI (15)
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domenica 10 settembre 2006
ore 18:54 (categoria:
"Vita Quotidiana")
Anche ieri è andata....
 Ma che faccia stravolta!!!!! Ero sfinita!
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I COMMENTI (17)
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venerdì 1 settembre 2006
ore 18:01 (categoria:
"Vita Quotidiana")
"UN EGO NORMALE E COME LA NORMALITA IN GENERALE, UNA FINZIONE IDEALE" Freud
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I COMMENTI (12)
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venerdì 25 agosto 2006
ore 11:03 (categoria:
"Vita Quotidiana")
Mio Dio,laltro giorno sono stata in montagna,ho trovato una giornata e dei paesaggi splendidi!Purtroppo mi sono presa anche la morte....ho un mal di gola....atroce!!!!! Sono senza voce
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I COMMENTI (5)
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lunedì 14 agosto 2006
ore 19:11 (categoria:
"Vita Quotidiana")
Ieri sono tornata dalle vacanze... sei giorni a Riccione! Avevo davvero bisogno di un pò di svago, e devo dire che sono riuscita a godermelo appieno! Purtroppo il tempo non è stato dei migliori, di conseguenza in spiaggia ci sono stata solamente mezza giornata... In compenso ho conosciuto molte persone, e finalmente dopo tanto tempo sono riuscita ad uscire un pò dai miei schemi.... o meglio:schermi. Ho ritrovato un pò del mio sorriso che si stava ormai sbiadendo e il piacere della leggerezza ormai dimenticato! Si ritorna alla quotidanità. O forse,alla normalità.
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I COMMENTI (25)
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lunedì 31 luglio 2006
ore 14:12 (categoria:
"Vita Quotidiana")
 Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2004
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente: "TITOLO IX-BIS - DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI
Art. 544-bis. - (Uccisione di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.
Art. 544-ter. - (Maltrattamento di animali). - Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale.
Art. 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sè od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.
Art. 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). - Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.
Art. 544-sexies. - (Confisca e pene accessorie). - Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. E’ altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime".
2. All’articolo 638, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "è punito" sono inserite le seguenti: ", salvo che il fatto costituisca più grave reato".
3. L’articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 727. - (Abbandono di animali). - Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".
Art. 2.
Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)
1. E’ vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno o con l’ammenda da 5.000 a 100.000 euro.
3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1
Art. 3.
(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)
1. Dopo l’articolo 19-bis delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 19-ter. - (Leggi speciali in materia di animali). - Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.
Art. 19-quater. - (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). - Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno":
2. Il decreto di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4.
(Norme di coordinamento)
1. All’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma 8, le parole: "ai sensi dell’articolo 727 del codice penale " sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro".
2. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è abrogato.
3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l’articolo 1 è abrogato; b) all’articolo 2, lettera a), le parole: "dell’articolo 491 del codice penale " sono sostituite dalle seguenti: "del titolo IX-bis del libro II del codice penale e dell’articolo 727 del medesimo codice"; c) all’articolo 8, le parole: "dell’articolo 491" sono sostituite dalle seguenti: "dell’articolo 727".
Art. 5. (Attività formative)
1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.
Art. 6. (Vigilanza)
1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell’interno, sentiti il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell’attività della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei. Corpi di polizia municipale e provinciale.
2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 . del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.
3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.
Art. 7. (Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)
1. Ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.
Art. 8. (Destinazione delle sanzioni pecuniarie)
1. Le entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della salute e sono destinate alle associazioni o agli enti di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale.
2. Con il decreto di cui all’articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, sono determinati i criteri di ripartizione delle entrate di cui al comma 1, tenendo conto in ogni caso del numero di animali affidati ad ogni ente o associazione.
3. Entro il 25 novembre di ogni anno il Ministro della salute definisce il programma degli interventi per l’attuazione della presente legge e per la ripartizione delle somme di cui al comma 1.
Art. 9. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. http://www.geocities.com/Athens/1915/cane01.htm
 E io ci aggiungo..a quelli che abbandonano, strappiamogli le palle o le tette a morsi!!
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mercoledì 26 luglio 2006
ore 11:27 (categoria:
"Vita Quotidiana")
Inquietante e ridicola al punto giusto...pronta per andare al mare!!
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I COMMENTI (44)
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venerdì 14 luglio 2006
ore 02:40 (categoria:
"Vita Quotidiana")
Stanchezza...INCONTENIBILE!!! .jpg)
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